Ultima modifica:

Telefono e posta elettronica

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.



Spiacenti, ma non ci sono articoli per questa categoria.



Questo sito si avvale di cookie tecnici necessari al funzionamento dello stesso ed utili per le finalità illustrate nella cookie policy. Continuando la navigazione o cliccando su "Accetto" acconsenti all’uso dei cookie. Maggiori informazioni...

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi